Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge, al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema e di assicurare ai consumatori una maggiore tutela, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, e tenuto conto della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, detta norme e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.
      2. La presente legge stabilisce, in particolare, obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, il controllo e la certificazione dei prodotti biologici, anche in caso di loro uso nella ristorazione pubblica e privata;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica italiana nella fase di etichettatura e nella pubblicità, ai sensi di quanto previsto dall'asse 3 del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      3. La presente legge si applica ai prodotti agricoli destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici, ad esclusione dei prodotti della caccia di animali selvatici e, in particolare, ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali, animali non trasformati e animali vivi;

          b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, denominati «alimenti trasformati»;

          c) mangimi;

          d) sementi.

 

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